Covid, nuova stretta in Campania: stop a scuola in presenza. Feste solo tra familiari

Misure fino al 30 ottobre, dopo il record di positivi in un solo giorno: 1.127, di cui solo 72 sintomatici. Cibo da asporto vietato dopo le 21, sospese le attività dei circoli ricreativi. Agli uffici pubblici raccomandato di differenziare gli orari di lavoro. Vietati cortei, anche funebri

In Campania oggi è record di nuovi positivi Covid: 1.127, di cui però solo 72 sintomatici. Ma il governatore De Luca vara lo stesso l’ulteriore stretta. Tra le misure di contenimento: nelle scuole primarie e secondarie e nelle università sono sospese le attività dal 16 al 30 ottobre; vietati i cortei, anche quelli funebri; vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente.

Questo il testo integrale dell’ordinanza:

  1. Con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020:
    1.1. fermo quanto disposto con Ordinanza n.78 del 14 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di
    ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) è fatto divieto di
    vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che
    ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono
    esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti,
    assicurando un sistema dei prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque
    ammessa senza limiti di orario;
    1.2. sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni,
    battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano
    estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;
    1.3.è sospesa l’attività di circoli ludici e ricreativi; restano consentite le attività dei circoli
    sportivi, nell’osservanza dei relativi protocolli di settore per la specifica disciplina sportiva
    e nel rispetto delle norme del DPCM 13 ottobre 2020;
    1.4.è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse
    ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque
    non in forma statica e con postazioni fisse;
    1.5.in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, ove
    incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza;
    nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in
    presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli
    stessi; 1.6.è fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio
    giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie
    differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico
    collettivo e relativi affollamenti.
    Nelle more delle competenti determinazioni di cui al periodo precedente, nel perseguimento
    delle esigenze di tutela della salute pubblica collegate alla necessità di evitare picchi di
    presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, per i giorni 19 e 20 ottobre
    2020 è disposta la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli
    uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario e
    quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza o in servizi pubblici
    essenziali:
  • personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;
  • personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;
  • personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30;
    ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita;
  1. con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020, sono sospese le attività
    didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli
    studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.
  2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con
    modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da
    quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente
    Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in
    conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
    19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la
    violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la
    sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30
    giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
    l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle
    misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni
    delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le
    hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
    comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
    violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o
    dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’
    scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in
    sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decretolegge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
    sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
    Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni,
    principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie
    (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
  3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
    convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
    amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali
    ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai
    comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
    rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
  4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
    convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità
    di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione
    Campania, all’ANCI Campania, alle Università della Campania ed è pubblicata sul sito
    istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

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