Covid, Conte non chiude le scuole. Ai sindaci l’arma coprifuoco

Nuovo Dpcm: in classe dalle 9, orari flessibili e turni pomeridiani. Nei Comuni sì a strade chiuse se a rischio assembramento dopo le 21. Stop sagre, fiere e congressi. Locali: massimo sei persone per tavolo

Un nuovo Dpcm per “affrontare la nuova ondata di contagi” che sta colpendo “severamente non solo l’Italia, ma anche l’Europa” e per “scongiurare un nuovo lockdown generalizzato“. Giuseppe Conte annuncia in diretta social le ultime misure, con una nuova stretta. Ma a differenza della linea del governatore De Luca, il premier ribadisce: “Scuola in presenza”, anche se con orari flessibili”. Novità anche per i sindaci: potranno disporre il coprifuoco a partire dalle ore 21, in vie e piazze dove si verificano assembramenti. Ecco tutti i provvedimento.

OK ALLA DAD SE CI SONO SITUAZIONI CRITICHE.  Previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza.

EVENTUALI TURNI POMERIDIANI PER LE SCUOLE. Modulare ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.

COPRIFUOCO NEI COMUNI. I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

MASSIMO SEI PERSONE PER TAVOLO NEI LOCALI. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

OBBLIGO CARTELLO NUMERO MASSIMO PERSONE. È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

STOP A CONGRESSI, SAGRE E FIERE LOCALI. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

APERTI BAR E RISTORANTI NELLE AUTOSTRADE. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

P.A.: OBBLIGO DI RIUNIONI A DISTANZA. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

SALE GIOCHI APERTE DALLE 8 ALLE 21. Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21. L’apertura è consentita a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Condividi sui social network
  • gplus
  • pinterest