Caso Riace, la Cassazione su Mimmo Lucano: “Niente frodi sugli appalti”

Motivazioni del rinvio al riesame della misura del divieto di dimora. Secondo i giudici, il sindaco sospeso della cittadina calabrese non favorì matrimoni di comodo. Resta l’accusa per avere aiutato la compagna, ma per ragioni “affettive”

Caso Riace, la Cassazione alleggerisce la posizione del sindaco sospeso Mimmo Lucano, per cui pende richiesta di rinvio a giudizio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo la Suprema Corte mancano indizi di “comportamenti” fraudolenti che l’indagato avrebbe “materialmente posto in essere” per assegnare alcuni servizi, come quello della raccolta di rifiuti, a due cooperative. Questo perché le delibere e gli atti di affidamento sono stati adottati con “collegialità” e con i “prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili del servizio interessato”. A queste conclusioni giungono i giudici nelle motivazioni depositate oggi, relative all’udienza del 26 febbraio. Quel giorno la Cassazione aveva deciso l’annullamento con rinvio del divieto di dimora a Riace, la cittadina calabrese simbolo per l’accoglienza dei migranti. La misura cautelare era stata disposta dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria lo scorso 16 ottobre, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Locri. L’udienza preliminare per Lucano e altri 29 indagati è aggiornata al 4 aprile. Intanto però la Cassazione non ritiene provate le “opacità” addebitate al politico per l’affidamento di questi servizi alle cooperative L’Aquilone e Ecoriace: è la legge che consente “l’affidamento diretto di appalti” in favore delle cooperative sociali “finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate” a condizione che gli importi del servizio siano “inferiori alla soglia comunitaria”.

Per questo il riesame deve rivalutare il quadro per sostenere l’illiceità degli affidi. Invece gli “ermellini” ravvisano gli elementi di “gravità indiziaria” sulla condotta di Lucano volta a favorire la permanenza in Italia della sua compagna Lemlem Tesfahun. La sentenza di oggi ribadisce – come quella della scorsa settimana su Lemlem Tesfahun, per la quale è stata revocata la misura dell’obbligo di firma – la “correttezza” delle argomentazioni del Riesame di Reggio Calabria relative all’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, contestato al sindaco di Riace. Ma a questo riguardo, bisogna considerare “la relazione affettiva” che intercorre tra i due e lo stato di incensurato di Lucano, prima di decidere nuovamente per il mantenimento del divieto di dimora.

 

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