Suicidio assistito, storica decisione della Consulta: è lecito in alcuni casi

La questione sollevata nell’ambito del processo di Marco Cappato, dell’associazione Luca Coscioni, incriminato per aver accompagnato Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo, a morire in Svizzera

Una decisione storica: per la Consulta, il suicidio assistito non è punibile in alcuni casi. È arrivata in serata la pronuncia dei giudici sulla compatibilità con la Costituzione dell’articolo 580 del codice penale, che sanziona l’aiuto e l’istigazione al suicidio con la reclusione fino a 12 anni. La questione è stata sollevata nell’ambito del processo di Marco Cappato, dell’associazione Luca Coscioni, incriminato per aver accompagnato Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo, a morire in Svizzera, come chiedeva da anni dopo essere rimasto tetraplegico e cieco a causa di un incidente .

La Corte Costituzionale ha ritenuto non punibile, a determinate condizioni, “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. L’esempio è proprio quello di Dj Fabo.

E in attesa di un “indispensabile intervento del legislatore”, la Consulta ha “subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Ssn, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”. Tra l’altro, la Corte costituzionale ha previsto “specifiche condizioni e modalità procedimentali”, perché l’aiuto al suicidio rientri nelle ipotesi non punibili. Questo “per evitare rischi di abuso – specifica una nota – nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018”.

Condividi sui social network
  • gplus
  • pinterest