Sentenza Tar Toscana, revoca dell’appalto all’impresa che viola diritti dei lavoratori

Dagli accertamenti effettuati era emersa la non congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi

L’azienda  che concorre ad una gara d’appalto deve garantire il rispetto dei minimi salariali dei dipendenti. In caso contrario, ha spiegato il Tar Toscana con la sentenza 165/2019 , può essere esclusa automaticamente, senza contraddittorio e senza che le sia data la possibilità di giustificarsi.I giudici hanno ricordato che il costo della manodopera e i minimi salariali sono determinati annualmente con apposite tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

Da questi valori non si può prescindere. Chi non li rispetta viene escluso in modo automatico. In sede di verifica dell’anomalia non possono essere accettate giustificazioni fondate su una riduzione del trattamento salariale.
 
Secondo il Codice Appalti, ha spiegato il Tar, per questa verifica non è richiesto nessun contraddittorio.

Nel caso esaminato dal Tar, nell’ambito di un appalto per lavori di manutenzione straordinaria di una tangenziale, da aggiudicare con procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo, era risultata prima in graduatoria un’impresa che aveva offerto un ribasso del 31,778%.

Dagli accertamenti effettuati era emersa la non congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi stabiliti nelle tabelle ministeriali. La Stazione Appaltante aveva quindi escluso l’impresa prima classificata e affidato i lavori alla seconda in graduatoria. Quest’ultima, con un ribasso pari al 31.286%, era risultata in regola.

Dato che i valori delle tabelle ministeriali sui minimi salariali costituiscono un dato oggettivo e inderogabile, i giudici hanno respinto il ricorso dell’impresa esclusa, ritenendo inammissibile qualunque giustificazione.

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