Tar Campania: riaprire le scuole a Marano e Villaricca

I decreti, firmati dal presidente della Quinta sezione Maria Abruzzese,

Con due decreti pubblicati oggi, il Tar della Campania ha accolto i ricorsi presentati contro la chiusura delle scuole nei Comuni di Villaricca e Marano in provincia di Napoli. Sia a Marano che a Villaricca un’ordinanza sindacale prescriveva lo stop alla didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 27 febbraio.


Nei decreti, firmati dal presidente della Quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale Maria Abruzzese, si specifica che i Comuni di Marano e Villaricca non sono compresi tra quelli “attenzionati” dall’unita’ di crisi della Campania, non avendo ricevuto ‘alert’ in quanto non soggetti a un “incremento dei contagi idonei ad impattare in maniera particolarmente significativa sull’incidenza della malattia stessa a livello regionale”.

Questa circostanza “non giustifica” le ulteriori misure restrittive decise dai sindaci di Marano e Villaricca “tenuto conto, peraltro, della attuale classificazione della Regione Campania in fascia gialla”.
Non si giustifica, quindi, il ricorso alla Dad nei due comuni della provincia della Napoli non essendoci “un pregiudizio concorrente al diritto alla salute”.

Le ordinanze dei due Comuni sono sospese a partire dal 22 febbraio, termine indicato per consentire la predisposizione di tutte le attivita’ necessarie a riaprire le scuole.

“Si tratta di due pronunce molto importanti – afferma il coordinamento Scuole Aperte Campania, autore dei ricorsi -: si conferma che, in assenza di situazioni documentate di reale criticità, non è possibile assumere misure così gravi e lesive dei diritti dei giovani e delle loro famiglie. Il Tar Campania, infatti, ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti, rilevando che i comuni di Marano e Villaricca non presentano un incremento dei contagi tale da legittimare la adozione di provvedimenti restrittivi. Peraltro, il Tribunale ha evidenziato che il sistema di fruizione della Dad mediante turnazioni e rotazioni in percentuale , che era stato delineato dagli Enti Locali, è illegittimo perché non conforme alle modalità previste dal DPCM 14 gennaio 2021”.

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