Decisivo il tempismo del provvedimento disciplinare arrivato subito dopo l’azione legale del lavoratore contro l’azienda
La malattia non può diventare un pretesto per allontanare un dipendente scomodo. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16310 del 26 maggio, con cui i giudici hanno dichiarato nullo il licenziamento di un lavoratore veneto ritenuto vittima di una lunga serie di comportamenti vessatori culminati nell’interruzione del rapporto di lavoro.
La vicenda riguarda un dipendente assunto nel 1995 che, nel corso degli anni, aveva raggiunto incarichi di responsabilità all’interno dell’azienda. Secondo quanto emerso nei procedimenti giudiziari, però, dal 2018 la sua posizione professionale avrebbe subito un progressivo svuotamento: meno responsabilità, mansioni ridimensionate e un ruolo sempre più marginale rispetto a quello ricoperto in precedenza.
Il lavoratore aveva quindi deciso di rivolgersi ai giudici denunciando il demansionamento. In una prima fase aveva anche ottenuto un provvedimento cautelare favorevole, con cui il tribunale aveva ordinato alla società di reintegrarlo in attività coerenti con il livello professionale maturato nel tempo.
Parallelamente erano emerse anche accuse di mobbing e tensioni sempre più forti tra le parti. La situazione aveva portato persino all’intervento del Garante della Privacy, che aveva sanzionato la società con una multa da 20mila euro.
In questo contesto è arrivato il licenziamento. L’azienda aveva motivato il recesso sostenendo che il dipendente avesse superato il cosiddetto “periodo di comporto”, cioè il limite massimo di assenze per malattia previsto dalla legge e dal contratto collettivo oltre il quale il datore di lavoro può interrompere il rapporto.
Ma secondo i giudici quella spiegazione non era sufficiente a giustificare il provvedimento. Una parte delle assenze, infatti, sarebbe stata direttamente collegata al clima lavorativo denunciato dal dipendente e alle condizioni di stress generate dalla situazione interna all’azienda.
Sia la Corte d’Appello sia la Cassazione hanno ritenuto che dietro il licenziamento vi fosse in realtà una finalità diversa: colpire il lavoratore per le iniziative legali intraprese contro la società. Per i magistrati il recesso rappresentava infatti la prosecuzione di una “volontà vessatoria” già manifestata attraverso i precedenti comportamenti contestati.
Un elemento considerato particolarmente significativo è stato il momento scelto dall’azienda per licenziare il dipendente. Il provvedimento era arrivato subito dopo l’avvio di una nuova azione giudiziaria con cui il lavoratore chiedeva ancora una volta il ripristino delle proprie mansioni.
La Suprema Corte ha quindi ribadito un principio centrale in materia di diritto del lavoro: il licenziamento è ritorsivo quando il motivo illecito rappresenta la vera ed esclusiva ragione della decisione datoriale. E questa intenzione, spiegano i giudici, può essere dimostrata anche attraverso elementi indiretti e presuntivi, come la sequenza temporale degli eventi, il contesto aziendale e i precedenti comportamenti del datore di lavoro.
Nel caso esaminato, tutti questi elementi hanno portato i magistrati a concludere che il superamento del periodo di malattia fosse stato utilizzato soltanto come giustificazione formale per allontanare un dipendente ormai considerato scomodo. Per questo motivo il licenziamento è stato dichiarato nullo e il ricorso dell’azienda definitivamente respinto.
Ciro Crescentini

