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Schettino lasciò la Concordia sapendo che c’era gente a bordo

Redazione by Redazione
30 Agosto 2016
in Attualità
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Le motivazioni della sentenza dei giudici di Firenze che hanno condannato il comandante per il naufragio della nave da crociera

Quando “saltò su una lancia” “Schettino era consapevole che diverse persone si trovavano sul lato sinistro della nave o, comunque, quanto meno aveva seri dubbi in tal senso e decideva in ogni caso di allontanarsi in modo definitivo dalla Concordia”: così nelle motivazioni dei giudici di appello di Firenze che hanno condannato il comandante della Concordia a 16 anni e un mese il 31 maggio scorso.

 

“L’intenzione” di Schettino non era seguire la rotta del cartografo ma “navigare secondo il suo istinto marinaresco, più a ridosso dell’isola, confidando nella sua abilità”. Così le motivazioni dei giudici di appello di Firenze che hanno condannato il comandante della Concordia a 16 anni di reclusione e un mese di arresto per il naufragio del Giglio.

“Non è in alcun modo attendibile quanto riferito dall’imputato Schettino durante l’esame dibattimentale in merito al fatto che, nel momento in cui saltava sul tetto di una lancia, egli non si era reso conto che vi erano persone ancora a bordo”; al contrario, affermano i giudici di secondo grado, in quel “preciso momento, Schettino era consapevole che diverse persone si trovavano ancora sul lato sinistro della nave o che, comunque, quantomeno aveva seri dubbi in tal senso e decideva in ogni caso di allontanarsi in modo definitivo dalla Concordia”. “Per di più – si legge ancora – l’imputato scendeva saltando dal tetto della lancia prima di alcuni altri ufficiali nonché del K2 Bosio che raggiungeva la scogliera a nuoto”.

Schettino, dicono ancora i giudici del collegio della prima sezione penale, “dopo aver mentito al sottocapo Tosi (uno dei soccorritori, ndr) continuava a raccontare il falso anche a De Falco”, mentre “era già in salvo da diversi minuti”.

Schettino, scrivono i giudici, “intendeva non attenersi alla nuova rotta tracciata dal cartografo Canessa per l’inchino al Giglio, ma passare più vicino all’isola seguendo una sua rotta che non era stata comunicata ad alcuno”. “La rotta che Schettino intendeva seguire – scrivono ancora i giudici stigmatizzando l’impugnazione dei difensori – non era quella tracciata dall’ufficiale cartografo Simone Canessa”, “il quale è risultato attendibile”, ma quella “ben più prossima all’isola del Giglio, non segnata sulla carta né inserita nel computer di bordo, che egli effettivamente seguiva fino a impattare il basso fondale”. Sul punto, annotano i giudici, “è eloquente la telefonata” prima dell’impatto della sera del 13 gennaio 2012 “col comandante in pensione Mario Palombo dove Schettino si informava se c’era acqua alta sufficiente” al passaggio della nave “in un punto a una distanza inferiore a quella (mezzo miglio) dove sarebbe dovuta passare la nave secondo la rotta tracciata da Canessa”. “Dal colloquio – commentano i giudici di appello di Firenze – si desume invece la chiara intenzione di Schettino di avvicinarsi maggiormente all’isola discostandosi dalla rotta predetta”. Inoltre, “è palese anche dagli ordini dei gradi di rotta dati dall’imputato che lo stesso non teneva in alcun modo conto di quella tracciata da Canessa”. E ancora, ricordando la maxi-perizia, i giudici di appello scrivono anche che “il way point della rotta tracciata da Canessa non era stato raggiunto dalla Concordia quando Schettino prendeva il comando per cui, come osservato dai periti d’ufficio, il comandante con una manovra appena più decisa ben avrebbe potuto seguire la rotta tracciata da Canessa, cosa che evidentemente non voleva e non faceva

Nessuna “pentola bollente” fu passata dall’ufficiale Ciro Ambrosio, di guardia alla plancia della Concordia la sera del naufragio al Giglio, a Francesco Schettino quando questi prese il comando. Lo scrivono i giudici di appello nelle motivazioni con cui hanno confermato la condanna al comandante della nave. la difesa nel suo ricorso aveva evidenziato la necessità di far ‘pesare’ di più le responsabilità degli altri ufficiali in plancia e nella nave. “Schettino non può fondatamente assumere di non rispondere delle sue azioni – dicono i giudici di secondo grado respingendo i motivi di ricorso della difesa – perché sostanzialmente gli ufficiali a lui subordinati, presenti in plancia, non lo avevano informato e non gli avevano segnalato la pericolosità della sua condotta” caratterizzata da “numerose e precise regole generiche e specifiche di corretta navigazione”. Vari convergenti elementi, si legge nella sentenza, “inducono a ritenere che Schettino in realtà non era affatto ‘ignaro’ della rotta e della posizione della nave quando assumeva il comando della manovra” vicina al Giglio. “Non si comprende come Schettino, al vertice della catena di comando, possa in questa sede pretendere di andare esente da responsabilità per le sue numerose condotte colpose, commissive e omissive, che hanno portato la nave al naufragio solo perché profili di colpa concorrente (di gravità molto minore) sono stati ravvisati anche nelle condotte dei suoi sottoposto in plancia”.

Tags: comandanteconcordiacondannanaufragioschettino
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🕐 Aggiornato il: 30/08/2016 alle 18:42

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