La Corte d’Appello riconosce 12 euro a settimana ai lavoratori mentre i sindacati confederali avevano firmato accordi al ribasso
La sentenza della Corte d’Appello di Milano sul caso Alha Airport rappresenta una presa di posizione netta non solo nei confronti dell’azienda, ma anche rispetto a un certo modo di intendere la rappresentanza sindacale. Il riconoscimento del diritto dei lavoratori al rimborso delle spese per il lavaggio degli indumenti da lavoro, quantificato in circa dodici euro per ogni settimana effettiva di servizio, mette in discussione la legittimità di accordi sottoscritti a livello aziendale da Cgil, Cisl, Uil e Ugl, che avevano accettato compensazioni di entità largamente inferiore.
La Corte chiarisce che le divise utilizzate dagli addetti dell’handling aeroportuale non sono un elemento accessorio della prestazione, ma uno strumento imposto dal datore di lavoro e funzionale alla sicurezza. Proprio per questo, la loro gestione non può essere scaricata sui dipendenti. Il fatto che per anni i lavoratori abbiano sostenuto direttamente i costi di lavaggio viene qualificato come un trasferimento improprio di oneri, che genera un danno economico risarcibile.
Questa ricostruzione giuridica entra in rotta di collisione con l’impostazione seguita dalle organizzazioni sindacali confederali, che hanno firmato un accordo basato su un rimborso giornaliero di pochi centesimi. Una cifra che non copre i costi reali sostenuti dai lavoratori e che, soprattutto, riduce un diritto accertato a una compensazione simbolica. La distanza tra quanto riconosciuto dalla magistratura e quanto accettato in sede negoziale è tale da porre un interrogativo sulla funzione stessa della contrattazione collettiva quando si traduce in una riduzione sistematica delle tutele.
Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda il valore degli accordi sindacali di fronte alla legge. La Corte d’Appello afferma che tali accordi non vincolano il giudice quando incidono su diritti tutelati dall’ordinamento. È una precisazione che assume un significato politico preciso, perché segnala come la firma sindacale non sia di per sé garanzia di equità né di legittimità. In altre parole, un accordo può essere formalmente valido sul piano negoziale, ma sostanzialmente inadeguato sul piano della tutela del lavoro.
Nel caso Alha, la scelta delle sigle confederali di accettare un rimborso irrisorio viene giustificata con l’obiettivo di estendere il beneficio a tutti i lavoratori ed evitare il contenzioso. Ma la sentenza mostra il rovescio di questa impostazione: l’universalità costruita attraverso la rinuncia produce un abbassamento generalizzato dei diritti, non una loro reale affermazione. Il risultato è che la tutela effettiva viene garantita non dall’accordo collettivo, ma dall’azione giudiziaria promossa da chi ha rifiutato il compromesso.
La critica del sindacato di base Cub si inserisce in questo spazio lasciato scoperto dalla concertazione. Secondo il Cub, gli accordi firmati da Cgil, Cisl, Uil e Ugl non rappresentano una mediazione equilibrata, ma una scelta politica che finisce per legittimare una pratica illegittima. Accettare un rimborso simbolico significa, di fatto, riconoscere come normale ciò che la Corte definisce una violazione degli obblighi datoriali.
La sentenza di Milano assume così il valore di un precedente che va oltre il settore aeroportuale. Stabilisce che i costi connessi a strumenti di lavoro imposti dall’azienda non possono essere compensati attraverso indennità forfettarie incongrue e che la contrattazione collettiva non può trasformarsi in uno strumento di compressione dei diritti individuali. In questo senso, il pronunciamento giudiziario finisce per svolgere una funzione di supplenza rispetto a un sindacalismo che, in nome della stabilità delle relazioni industriali, accetta di arretrare sul terreno della tutela concreta.
Il caso Alha evidenzia una frattura sempre più evidente nel panorama sindacale italiano. Da un lato, un modello concertativo che privilegia l’accordo a ogni costo, anche quando questo comporta la rinuncia a diritti esigibili; dall’altro, un sindacalismo conflittuale che utilizza gli strumenti giuridici e la mobilitazione per ottenere risultati misurabili. La sentenza della Corte d’Appello di Milano mostra che, in questa vicenda, i diritti dei lavoratori hanno trovato riconoscimento non grazie agli accordi firmati, ma nonostante essi.
Alma
