Secondo i giudici, le condotte contestate al lavoratore non hanno compromesso in modo irreparabile il rapporto di fiducia con l’azienda
Un errore durante le operazioni di movimentazione dei materiali e una successiva discussione sfociata in offese verbali non sono elementi sufficienti, da soli, per interrompere definitivamente il rapporto di lavoro. È quanto ha stabilito la Corte d’Appello dell’Aquila, che ha accolto il ricorso di un operaio del settore metalmeccanico licenziato dalla propria azienda, ordinandone il reintegro.
I fatti risalgono al novembre 2024 e riguardano un lavoratore impiegato nella movimentazione di tubazioni in acciaio destinate alle condotte del gas. L’azienda aveva contestato al dipendente due distinti episodi, ritenuti tali da giustificare il licenziamento.
Il primo era legato a una manovra eseguita con un carrello elevatore. Durante le operazioni, un tubo lungo circa dodici metri era caduto a causa di un errato posizionamento delle forche del mezzo. L’impatto aveva provocato il movimento di alcuni listoni in legno utilizzati come supporto: uno aveva urtato la portiera dell’auto di un collega, mentre un altro era passato vicino a un lavoratore presente nell’area senza provocare conseguenze.
A distanza di pochi giorni si era verificato il secondo episodio. Convinto che un collega avesse riferito l’accaduto ai responsabili aziendali, l’operaio lo aveva affrontato verbalmente, rivolgendogli espressioni offensive come «coglione», «cretino» e «pettelone», termine dialettale utilizzato per indicare una persona incline al pettegolezzo.
La Corte d’Appello ha ricostruito la vicenda in modo diverso rispetto al Tribunale di Chieti. Se il giudice di primo grado aveva escluso la prova degli insulti, i magistrati aquilani hanno invece ritenuto dimostrati entrambi gli episodi contestati dall’azienda.
Secondo la sentenza, le offese furono effettivamente pronunciate sul luogo di lavoro e alla presenza di altri dipendenti. Tuttavia, i giudici hanno evidenziato come il comportamento, pur censurabile, fosse riconducibile a una reazione occasionale e circoscritta nel tempo.
Analoga valutazione è stata espressa per l’incidente con il carrello elevatore. La Corte ha qualificato l’accaduto come una negligenza derivante da una momentanea ed errata valutazione della posizione delle forche, sottolineando il carattere episodico dell’errore. Nella motivazione viene inoltre ricordato che episodi analoghi di caduta dei tubi si erano già verificati in passato e che tale rischio rientra, almeno in parte, nelle normali attività di movimentazione del materiale.
Nella valutazione complessiva dei fatti, la Corte ha concluso che le due condotte non hanno determinato una compromissione irreversibile del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente. Entrambi gli episodi sono stati considerati occasionali e privi di una gravità tale da integrare una giusta causa di licenziamento o un giustificato motivo soggettivo.
Respinta invece la tesi secondo cui il provvedimento disciplinare sarebbe stato adottato per ragioni ritorsive. I giudici non hanno infatti riscontrato elementi idonei a dimostrare che l’azienda abbia agito per vendicarsi di precedenti contrasti con il lavoratore.
Alla luce di queste considerazioni, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo. L’azienda dovrà quindi reintegrare il dipendente nel proprio posto di lavoro e corrispondergli un risarcimento economico, entro il limite massimo di dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione dei contributi previdenziali relativi al periodo di estromissione.
Alessandro Manna
