Scuola, il Tar mette De Luca spalle al muro

Annullata l’ordinanza del sindaco di Scafati, che chiudeva gli istituti fino al 20 febbraio. Un altolà anche al governatore, da cui domani si attendeva un giro di vite. Il giudice: “In Campania diritto all’istruzione sacrificato senza comparazione con attività sociali ed economiche, che invece hanno ricevuto diverso trattamento”

Alla vigilia dell’annunciata stretta, sulla scuola il Tar Salerno mette De Luca spalle al muro. Un siluro su Santa Lucia, sotto forma di nuovo decreto. Il tribunale, su ricorso di 7 genitori No Dad, ordina l’immediata riapertura degli istituti a Scafati. L’ordinanza del sindaco Salvati disponeva il blocco della didattica in presenza, da ieri al 20 febbraio. Ma il Tar non solo cancella questa decisione: adesso blinda le mosse del governatore, già previste oggi, dopo la riunione all’unità di crisi. Il sentiero in cui può muoversi De Luca – partendo dal rialzo dei contagi in Campania – è sempre più stretto. Perché è vero che il Covid spaventa, e la salute viene prima di tutto. Ma, al contempo, “sussistono le prospettate gravissime ragioni di danno – scrive la prima sezione del tribunale – in relazione al diritto fondamentale allo studi”. Un diritto, sferza il Tar, “già ampiamente sacrificato nella Regione Campania durante la pandemia ancora in corso, senza alcuna comparazione con altre attività sociali ed economiche, che invece hanno ricevuto diverso trattamento”. La chiosa è pesantissima. E riassume il cambio di linea della giustizia amministrativa. Un ribaltone per archiviare la stagione, assai controversa, delle ordinanze show alla Regione. E non solo in Campania. Tra il 20 e il 22 gennaio, il Tar aveva già stoppato De Luca, riaprendo le scuole ancora chiuse. Dopo la Regione, Il 28 gennaio aveva bacchettato il sindaco di Torre Annunziata, ripristinando le lezioni in presenza. E ora ribadisce un principio, sancito il 14 gennaio dalla Consulta: la crisi sanitaria è internazionale, la sua gestione è unitaria. E le restrizioni regionali e comunali vanno limitate, ammettendole solo se motivate da “evidenze scientifiche”. “Nell’attuale contesto pandemico, il potere dell’Autorità centrale di adottare misure di precauzione e contenimento del contagio – osserva il Tar Salerno – deriva direttamente, sul piano legislativo, dalla configurazione della profilassi internazionale come materia di competenza esclusiva dello Stato (…) e, sul piano amministrativo, dall’applicazione del principio di sussidiarietà (…) in base al quale deve ritenersi giustificata e consentita, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, che l’individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario”. Questo per bloccare le pulsioni centrifughe delle regioni. Campania in testa. “Conseguentemente – spiega il giudice amministrativo-, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti di pari rango costituzionale spetta, sulla base della legge, all’autorità amministrativa statale e le Autorità regionali (e comunali) non possono adottare, nell’esercizio dei poteri straordinari loro riconosciuti dall’ordinamento, misure più restrittive se non sulla base di motivate ed ineludibili evidenze scientifiche, riferite ad un particolare ambito territoriale o ad uno specifico settore di attività”. Invece, a Scafati è avvenuto il contrario. “Il provvedimento impugnato (con il quale viene disposta una sospensione generalizzata delle attività didattiche in presenza su tutto il territorio comunale) – rileva il giudice – non contiene alcun riferimento a dati sanitari specifici dell’Unità di Crisi regionale o della competente ASL circa un aggravamento dei contagi nelle scuole o circa il nesso eziologico tra l’attività didattica in presenza ed un incremento dei contagi in altri settori o ambiti relazionali”. Una lezione per ogni amministratore campano, a cominciare da De Luca.

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