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Coordinamento scuole aperte: “Basta chiusure ingiustificate, tutelare il diritto allo studio”

Redazione by Redazione
4 Febbraio 2021
in Campania, Notizie correlate
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Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Da quando il TAR ha disposto la sospensione delle ordinanze della Regione Campania e la ripresa dell’attività scolastica in presenza, numerosi sindaci e dirigenti scolastici stanno disponendo chiusure arbitrarie di classi o di interi  plessi scolastici, in maniera immotivata e illegittima. I provvedimenti emanati, infatti, il più delle volte, non sono fondati su dati reali e attendibili e risultano assolutamente sproporzionati, poiché vanno ben oltre le previsioni dei protocolli ministeriali per il controllo del Covid 19 nelle scuole.

Innanzitutto, è bene chiarire che i sindaci non hanno, in questo momento, poteri “speciali”; vige, infatti, quanto stabilito dal TUEL, e cioè che essi hanno competenza in materia sanitaria, per cui, in caso emergenze sanitarie locali, possono adottare provvedimenti contingibili e urgenti. Ovviamente, la sussistenza di un’emergenza, e dunque di un pericolo grave e imminente, deve essere documentata e dimostrata.

Per queste ragioni, il TAR Campania (sez. 5), con il decreto 142/2021, ha sottolineato che: “la concreta possibilità di intervento ulteriore su base substatuale (regionale o comunale, che sia) resta confinata alle ipotesi, appunto residuali, di necessità, ravvisabili nei casi in cui circostanze, non previste e non prevedibili, impongano l’improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare idoneamente, con carattere di ineludibilità, situazioni di emergenza-urgenza. Particolarmente rigoroso dunque si prospetta lo scrutinio di proporzionalità-congruità della scelta compiuta dall’Autorità amministrativa, in astratto e tanto più in concreto, a fronte del sopra rappresentato quadro di protezione già apprestato dal Governo, al quale si potrebbe derogare solo ove risultino verificati eventi effettivamente contingibili, di durata limitata, non previsti e non regolati da altri atti, che impongano la necessità della nuova misura pur a fronte di altre misure già apprestate o apprestabili, concretamente idonea a fronteggiare il pericolo; inoltre, proporzionata, e dunque imposta anche a sacrificio di altri diritti e interessi, ma nella misura, temporale e contenutistica, strettamente necessaria a fronteggiare il pericolo e meno impattante per le situazioni contrapposte”

In questi giorni, però, diversi Dirigenti Scolastici hanno disposto chiusure di interi plessi scolastici anche solo per pochi casi di positività: questo non è quanto previsto dai protocolli ministeriali che si applicano da mesi nel resto d’Italia e che devono essere rispettati anche in Campania! Non è accettabile che si continui a comprimere immotivatamente il diritto allo studio degli studenti campani, già così fortemente penalizzati dalle ordinanze regionali recentemente sospese dal TAR.

Si susseguono giorno dopo giorno ordinanze di sindaci che dichiarano esplicitamente di che le chiusure da loro disposte sono “a scopo precauzionale”; non spetta però ai sindaci (e meno che mai ai DS) stabilire quali misure di prevenzione vadano adottate nella gestione della pandemia, poiché, come ha sottolineato il TAR, il “quadro di protezione” è già stato apprestato dal Governo, che su questo tema ha competenza esclusiva.

Ai sindaci è consentito soltanto intervenire nel caso in cui una circostanza imprevista e imprevedibile provochi un pericolo reale e imminente, a cui si rende necessario porre rimedio in urgenza. In altre ordinanze sindacali, addirittura, si legge che le scuole vengono chiuse poiché il Comune non dispone dei dati attualizzati sull’andamento dei contagi: anche questo è inaccettabile! Non è possibile emanare un’ordinanza “alla cieca”, nel dubbio che i contagi stiano crescendo…

Per meglio esplicitare l’abnormità di tali provvedimenti, si riportano, di seguito:

  • la definizione di contatto stretto secondo il Ministero della Sanità;
  • alcuni dei principali articoli dei protocolli ministeriali per la gestione dei casi nelle scuole (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto 2020, 21 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020)

Contatto stretto

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Estratto dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

▪         Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.

▪         Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.

▪         Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

▪         Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3.

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