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Giocava a calcio mentre era in malattia, giudice conferma licenziamento dipendente Eav

Redazione by Redazione
30 Ottobre 2019
in Campania, Napoli, Notizie correlate
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Il tranviere calciatore è il figlio di un dirigente sindacale della Cgil

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Maria Gaia Majorano, ribaltando una precedente decisione ha dichiarato legittimo il licenziamento di Andrea Sannino,  dipendente dell’Eav (azienda dei trasporti di proprietà della Regione) al quale l’azienda aveva contestato di essersi recato a giocare una partita di calcio di Prima Categoria malgrado risultasse in malattia. Una vicenda che risale all’ottobre del 2017, quando l’Eav ingaggiò degli investigatori privati per verificare la condotta di Andrea Sannino figlio di Giovanni ex segretario regionale della Fillea Cgil, attuale componente dell’apparato Cgil di Napoli. Esattamente un anno dopo, Andrea Sannino, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Di Celmo, dell’ufficio legale della Cgil, si oppose al licenziamento ed il giudice gli diede ragione in virtù di un regio decreto del 1931 che regola per buona parte il contratto di lavoro dei tranvieri e che soprattutto detta il codice di disciplina a cui devono attenersi. In base a tale normativa il lavoratore dell’Eav finto malato riuscì non solo a evitare il licenziamento ma anche a essere risarcito.

Il sindacalista della Cgil, Giovanni Sannino

Eav, però, ha fatto ricorso contro il “tranviere-calciatore” arrivando ad una nuova sentenza. “Il ricorso – scrive il giudice – è accolto e va innanzitutto osservato che la sussistenza dei fatti commessi dal ricorrente il 27 ed il 28 ottobre 2017 non è in contestazione. Essi sono stati accertati nel corso di un’attività di investigazione disposta dall’ Eav al fine di contrastare l’assenteismo in azienda e non sono stati smentiti da Andrea Sannino”. Inoltre il giudice ha stabilito che “il lavoratore assente per malattia, che quindi legittimamente non effettua la prestazione lavorativa, non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale un’attività ludica o di intrattenimento, ma quest’ultima non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere altresì conforme all’obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia con conseguente recupero dell’idoneità al lavoro. Nel caso in esame, con particolare riferimento alla partita di pallone, vi è stata un’ostentazione quasi plateale dello spregio di siffatti obblighi”. “Il Tribunale di Napoli – ha commentato il legale dell’Ente Autonomo Volturno, l’avvocato Marcello D’Aponte – ha affermato, in linea con l’interpretazione delle giurisprudenza di Cassazione e, nei giorni scorsi, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la piena legittimità dei controlli difensivi esercitati tramite strumenti di videosorveglianza, quando siano finalizzati a reprimere abusi e reati. D’altra parte – proseguito l’avvocato – le iniziative adottate da Eav come da diverse altre aziende in house che ho assistito in numerosi procedimenti, la finalità specifica di garantire la stragrande maggioranza dei lavoratori che svolge correttamente il proprio lavoro e gli utenti dei servizi pubblici affinchè, come nello specifico caso di Eav, siano garantite condizioni di efficienza della gestione”. Soddisfatto il presidente di Eav, Umberto De Gregorio che commenta: “È sempre doloroso procedere al licenziamento di un lavoratore, ma siamo particolarmente soddisfatti dell’esito della vicenda perché, dalla magistratura del lavoro, giunge il sostegno alle iniziative di Eav volte a contrastare fenomeni negativi di malcostume a danno dei lavoratori onesti di Eav e dei cittadini e degli utenti del servizio pubblico”.

Tags: calcioEavgiudicelicenziamentomalattiasentenzaumberto de gregorio
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🕐 Aggiornato il: 30/10/2019 alle 23:26

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