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Il Giuslavorista Alleva: “Il salario minimo orario attua l’articolo 36 della Costituzione”

Redazione by Redazione
21 Giugno 2019
in Attualità, Economia e Società, Notizie correlate
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Riceviamo e pubblichiamo integralmente 

C’è un progetto di legge sul lavoro di grande importanza che sta seguendo il suo iter in Commissione Lavoro al Senato e che merita di essere illustrato. La sua portata è notevole, anche se su di esso si sono addensati i pareri più diversi. È il progetto n.658 sul cosiddetto salario minimo legale, ma che in realtà ha un contenuto anche più vasto e importante. Vediamolo come esso è attualmente con gli emendamenti presentati dal M5S (quelli della Lega sono stati ritirati).

GLI ARTICOLI 1 e 2 espongono la vera essenza del progetto. Si tratta di una attuazione davvero generalizzata dell’art 36 della Costituzione: “il precetto rivolto al datore di lavoro di corrispondere ai lavoratori una retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato. Essenziale, però, è il modo con cui viene concretato. Si tratta di corrispondere un “trattamento economico complessivo (…) non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l’impresa”. Questo è fondamentale per dissipare le obiezioni e i dubbi avanzati con riguardo ad altre proposte che si limitavano a stabilire per legge un salario orario minimo (esempio 8,50 euro, 9, ecc.) valido per ogni settore e per ogni qualifica. Così sarebbe letale per la contrattazione collettiva, ma il progetto n. 658 fa tutt’altro, perché estende a tutti i lavori un trattamento economico complessivo che si ricava dai contratti collettivi.

Questa estensione è il vero nervo vitale del progetto. Si badi che “il trattamento economico complessivo” non è solo un salario orario, ma comprende maggiorazioni delle indennità, delle assenze retribuite, delle mensilità aggiuntive, ecc. E vero che l’articolo 2 prevede anche una tariffa minima oraria non inferiore a 9,00 euro lordi, ma nel quadro normativo descritto è una norma di chiusura che potrà essere applicata in concreto solo alle qualifiche più basse e nei settori marginali dell’economia che prevedono trattamenti più poveri. Una sorta di integrazione al minimo di salari orari delle qualifiche più basse. Potrà accadere naturalmente che debbano essere corretti verso l’alto in questo modo anche i minimi tabellari previsti da alcuni contratti collettivi pur stipulati da sindacati confederali, ma questa è appunto una la lotta al “lavoro povero”. Importante è anche il fatto che secondo l’articolo 2 il riferimento al trattamento economico complessivo dei contratti collettivi vale anche per il lavoro parasubordinato, ossia per i co.co.co. Purtroppo al momento contempla solo le collaborazioni organizzate dal committente anche con riguardo ai tempi e ai luoghi di lavoro, laddove il riferimento dovrebbe essere in realtà generale per rendere veramente giustizia a questa categoria (le cosiddette false partite Iva). L’articolo 3, poi, elimina anche l’obiezione che si è spesso sentita alla idea di estendere i trattamenti del contratto collettivo: il fatto che a volte per il medesimo settore esistono contratti collettivi diversi, alcuni decisamente peggiorativi. L’articolo 3 aggira il problema obbligando a riferirsi ai contratti più rappresentativi. Importante è poi che l’art. 4 preveda che il trattamento economico complessivo obbligatorio resta quello previsto dal contratto anche se scaduto (e fino al suo rinnovo).

In questo modo il salario minimo non potrà indurre i datori di lavoro a disdette generalizzate dei contratti collettivi. Di notevole rilievo, infine, è la previsione (art. 4 quater) di un procedimento giudiziario del tutto simile a quello dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori in caso di comportamenti datoriali “diretti a impedire o limitare l’applicazione delle disposizioni della presente legge”. La legittimazione processuale attiva è riconosciuta alle organizzazioni sindacali le quali, quindi, sono per ogni verso valorizzate e non certo emarginate da questo progetto.

E VENIAMO alla portata politica, che è di grande respiro, perché riguarda direttamente, e per la prima volta, quella parte di popolazione povera e sottooccupata che sopravvive in condizioni di sotto-salario e di carenza di sicurezza e tutela, fuori dal “cono di luce” degli “standard” di contrattazione collettiva. Se questi diventassero generali e obbligatori si aprirebbe una stagione nuova anche per tutti i soggetti politici e sindacali che volessero essere protagonisti di un grande processo emancipatorio. In ogni piccolo Comune potrà, per esempio, essere aperto un “sportello dei lavoratori poveri e disoccupati” per applicare la nuova legge e nulla impedisce che venga realizzato non solo da organizzazioni autonome e settoriali, come sicuramente accadrebbe, ma anche e anzitutto dagli stessi sindacati confederali, che in quel progetto dovranno, pertanto, intravedere non una sorta di interferenza in consolidate relazioni industriali, ma una importante opportunità di rilancio della loro azione.

                                                                              Piergiovanni Alleva Giuslavorista,

                                                                             ordinario di Diritto del Lavoro,

                                                                             membro della Consulta giuridica Cgil

Tags: articolo 36 della costituzionePiergiovanni Allevasalario minimo
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