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Scuola, De Luca costretto a rendere fruibili i dati scientifici delle ordinanze

Redazione by Redazione
5 Marzo 2021
in Campania, In Primo Piano
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Il Consiglio di Stato respinge un’altra istanza cautelare dei No Dad contro le chiusure decise dalla Regione, quando ormai la zona rossa è prossima. Ma il giudice stabilisce un principio: chiunque può accedere ai documenti su cui si basano i provvedimenti

Il Consiglio di Stato respinge un’altra istanza cautelare dei No Dad contro l’ordinanza di chiusura delle scuole in Campania. Ma stabilisce un principio importante: la Regione deve rendere ostensibili – ossia visibili a chiunque ne faccia richiesta – i documenti scientifici su cui basa le decisioni. Il decreto di Palazzo Spada – firmato dal presidente Franco Frattini – non accoglie la richiesta di sospendere la Dad al 100%, dichiarando la sostanziale incompetenza del giudice. “L’elemento su cui si basa la essenziale pretesa degli appellanti – l’inclusione anche del territorio di Caserta e altri ambiti dove, essi affermano, non vi sarebbero i necessari presupposti di rischio grave – richiederebbe a questo Giudice, e per di più in sede di deliberazione sommaria – spiega la pronuncia – di effettuare una valutazione “selettiva” delle scelte della Regione, in modo da far emergere come è nell’auspicio degli appellanti, “quale” territorio richiederebbe una maggiore restrizione e per quale altro, invece, i dati scientifici non giustificherebbero tali scelte. Si richiederebbe, in sostanza, al Giudice, di effettuare una scelta che è tipicamente devoluta all’autorità emanante, nella specie il Presidente della regione, di cui soltanto questa porta la istituzionale e giuridica responsabilità, per avere applicato il principio di massima precauzione sanitaria a scapito della temporanea compressione del diritto degli scolari alla frequenza in presenza”. In precedenza, era stato il Tar Campania a respingere il reclamo. Contro questa decisione, i ricorrenti si sono rivolti al Consiglio di Stato, ancora in fase cautelare. Il Cds considera “che provvedimenti del genere di quello impugnato in primo grado, considerata la necessità di bilanciamento tra diritti – alla salute e alla istruzione – aventi rango e tutela costituzionale, si devono basare su puntuali, specifiche – e aggiornate al decorso del contagio- valutazioni scientifiche da cui emergono dati coerenti con l’ampiezza della restrizione”. E inoltre “quale corollario al suddetto principio, non può essere chiesto al Giudice di sostituirsi alla scelta della Autorità Territoriale, né di integrare le valutazioni scientifiche degli organi preposti, ma soltanto di valutare se la scelta amministrativa non sia- come nella fattispecie – gli appellati affermano￾ irragionevole in rapporto ai dati scientifici raccolti”. Le motivazioni del mancato accoglimento, tuttavia, sono bilanciate dall’affermazione di un criterio, la cui presenza – evidentemente – non viene ravvisata nell’ordinanza impugnata. Il Consiglio di Stato ribadisce “che resta in capo alla autorità regionale il diritto e il dovere sia di rendere ostensibili i documenti scientifici posti a base delle scelte compiute sia quello di mantenere il costante monitoraggio dei dati medesimi per valutare, senza alcun ritardo, l’eventuale anticipazione del ripristino della presenza scolastica nelle classi degli scolari più giovani, che forse più degli altri hanno necessità di presenza in classe per il loro ottimale sviluppo relazionale e psicofisico oltreché educativo”. Un dettaglio non secondario.

“Il Coordinamento scuole aperte Campania con soddisfazione condivide il principio espresso dal Consiglio di Stato il quale – riporta una nota-, se da un lato non ha sospeso l’ordinanza n. 6 ritenendo che spetta al Presidente di Regione l’adozione di misure calibrate, dall’altro ha statuito l’onere da parte della Regione di esporre i dati posti alla base delle misure adottate anche al fine di valutare, senza alcun ritardo, l’anticipazione del rientro in presenza delle classi degli scolari più giovani che hanno necessità di presenza in classe per il loro ottimale sviluppo relazionale, psicofisico ed educativo”. “Pertanto, come annunciato – aggiunge il comunicato-, nei prossimi giorni depositeremo il Ricorso volto alla tutela del diritto all’istruzione e del sano sviluppo psicofisico ed educativo dei nostri bambini e ragazzi campani che l’ordinanza n. 6 della Regione Campania, unitamente alle precedenti, ha compromesso. Vigileremo affinché la Regione esponga i dati ed, in caso di provvedimenti contrastanti con le statuizioni del consiglio di stato e con i parametri indicati dal Dpcm firmato il 2 marzo c.a., saremo pronti ad impugnare ed a proseguire nella tutela dei nostri bambini e ragazzi”. Il Codacons condivide “appieno il giudizio “di una vittoria di Pirro” quella della Regione Campania, dal momento che il Consiglio di stato, decreto 1034/2021, se da un lato afferma che la scelta di adottare misure calibrate sul territorio non possa che spettare al Presidente della Regione, dall’altro lato afferma pure l’onere da parte della Regione di esporre i dati e di valutare con immediatezza il rientro in presenza dei più piccoli”. “D’altra parte – dichiara il vice segretario nazionale Codacons, Matteo Marchetti – dall’elenco delle 24 province prese in esame dal 23 febbraio al 2 marzo, appare al 15° posto Salerno, ma mancano Napoli, Caserta, Avellino e Benevento”. L’associazione dei consumatori chiosa: “È “una vittoria di Pirro”, la vittoria della Regione di questa settimana, perché dovrà tener conto del principio posto dal Consiglio di Stato, pena una sicura illegittimità, se da lunedì non saremo tutti in “zona rossa””.

Gianmaria Roberti

Tags: Campaniaconsiglio di statoNo Dadscuole chiuseTar
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