I giudici stabiliscono che far timbrare il badge a colleghi non costituisce giusta causa se il lavoro viene comunque svolto regolarmente
Secondo il Tribunale del lavoro di Napoli, lo scambio di badge tra colleghi – o la timbratura effettuata da altri – non costituisce automaticamente una ragione sufficiente per il licenziamento se il lavoratore ha comunque prestato regolare servizio e non ha tratto benefici indebiti. Al più, tale comportamento può dar luogo a una sanzione disciplinare o amministrativa, ma non alla cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa.
È questo il principio affermato in una sentenza depositata il 10 dicembre scorso, con cui i giudici hanno annullato il licenziamento di un operaio dell’Ente Autonomo Volturno (Eav), la società regionale che gestisce il trasporto pubblico in Campania. Il provvedimento disciplinare, adottato nel dicembre 2024, si fondava sull’accusa di utilizzo improprio del badge aziendale: in una decina di occasioni, secondo l’azienda, il dipendente avrebbe fatto timbrare il cartellino a colleghi o avrebbe timbrato per loro.
Il lavoratore, nel corso del giudizio, non ha negato i fatti, ammettendo che nel giugno 2024 vi fossero state più timbrature incrociate. Ha tuttavia escluso qualsiasi intento fraudolento, sostenendo di aver svolto regolarmente la propria attività lavorativa senza alterare l’effettiva presenza in servizio. Un elemento che, secondo il tribunale, risulta decisivo.
I giudici osservano infatti che l’Eav ha contestato esclusivamente l’uso scorretto del badge, senza attribuire al dipendente altre condotte più gravi, come l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro o la violazione di specifiche disposizioni di servizio. In mancanza di tali elementi, il comportamento non può essere ricondotto alle ipotesi che legittimano il licenziamento per giusta causa.
Nella motivazione si chiarisce che non emerge alcun atteggiamento doloso né la volontà di simulare una presenza inesistente, né tantomeno il conseguimento – o il tentativo di conseguire – vantaggi indebiti per sé o per altri. In sostanza, non risulta che il lavoratore abbia attestato una presenza fittizia, propria o altrui, con modalità fraudolente.
Il tribunale richiama anche un principio generale del diritto del lavoro: la giusta causa è una nozione di fonte legale e non può essere automaticamente desunta dalle previsioni del contratto collettivo. Spetta al giudice valutare se il comportamento del lavoratore integri un inadempimento di tale gravità da spezzare irreparabilmente il vincolo fiduciario, oppure una condotta contraria ai principi fondamentali della convivenza civile.
Nel caso esaminato, l’uso improprio del badge viene qualificato come una mancanza riconducibile a un difetto di diligenza, ma non tale da compromettere il buon funzionamento del servizio né da arrecare un danno concreto all’azienda. Per questo motivo, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo, con conseguente ordine di reintegrazione del dipendente e risarcimento del danno.
La decisione ha suscitato una dura reazione da parte dell’Eav. L’azienda ha annunciato l’intenzione di proporre appello, parlando apertamente di “sorpresa e disorientamento”.
Secondo il presidente Umberto De Gregorio, una pronuncia di questo tipo rischia di svuotare il potere disciplinare del datore di lavoro: “se lo scambio di badge, anche ripetuto, non viene considerato lesivo del rapporto fiduciario, diventa difficile pretendere il rispetto delle regole e garantire il controllo della presenza sul luogo di lavoro”. Una situazione che, a suo avviso, “finisce per generare caos”.
Anche il legale dell’Eav, Marcello D’Aponte, critica duramente la sentenza, ritenendola “in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità più recente”. In particolare, richiama una decisione della Corte di Cassazione del gennaio 2024, che “ha affermato che la falsa attestazione della presenza in servizio da parte di un dipendente pubblico può integrare, in determinate circostanze, il reato di truffa aggravata”.
Inoltre, un’altra pronuncia del novembre 2024 avrebbe stabilito – conclude il legale – che “affidare il proprio badge aziendale a un collega costituisce una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa”.
CiCre
