Covid, in Campania è terrore coprifuoco: tutti in casa dalle 23 alle 5

De Luca ottiene l’ok del ministro Speranza e firma l’ordinanza, in vigore da domani ad (almeno) il 13 novembre: gli avventori di bar e ristoranti devono rientrare nella propria dimora entro le 23.30. Mobilità: vietato spostarsi fra le province campane, salvo deroghe

In Campania scatta l’annunciata stretta delle misure anti Covid. Incassato l’ok del ministro della salute, sulla richiesta di coprifuoco, l’ordinanza N.83 del governatore De Luca sancisce: “Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM: è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30”. E quindi da domani, per (almeno) due settimane, in Campania non si potrà uscire di casa dalle 23 alle 5 del mattino. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero motivi di salute. “E’ sempre consentito il rientro – specifica il provvedimento – al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro”. Inoltre: “Per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania”. Anche in questo caso, “sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro”. Insomma: è vietato anche muoversi al di fuori della propria provincia, con le deroghe già illustrate. E qui si apre il capitolo più complicato. “La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento – avverte De Luca – incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono altresì tenuti ad
esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato”. In caso di violazioni ai divieti, si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria, da 400 a 3.000 euro.

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