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Covid, altra stretta di De Luca. Paradosso a Pasqua: seconde case solo fuori regione

Redazione by Redazione
16 Marzo 2021
in Campania, Notizie correlate
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Palazzo Santa Lucia 2

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Nuova ordinanza: vietati gli spostamenti verso le proprie abitazioni di villeggiatura, ma la limitazione può valere solo se sono in Campania, non in altre zone d’Italia. Stop anche agli esami dei corsi di lingua o teatro, e alle lezioni in presenza nelle autoscuole

Non basta la zona rossa “rafforzata”, in Campania arriva un’altra stretta di De Luca. Con l’ordinanza 9/2021, il governatore vieta non solo le prove di esame per corsi di lingua o di teatro, o le lezioni in presenza nelle autoscuole e nelle scuole nautiche. Ma dal 18 marzo al 5 aprile ordina lo stop agli spostamenti “dal comune di residenza, domicilio e dimora abituale sul territorio della Campania verso la seconda casa in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità urgenza”. E dunque, ancora una volta, De Luca non si accontenta del Dpcm, ma inasprisce le disposizioni. Perché il decreto del premier Draghi consente di raggiungere, anche fuori regione, le seconde case. E quindi, adesso, ci sarà un paradosso: a Pasqua i campani potranno andare fuori regione, se possiedono un’abitazione altrove. Ma non potranno farlo, qualora abbiano un appartamento in una delle 5 province della Campania. E nel secondo caso, dovranno restare a casa loro. Questo perché la Regione non può limitare la mobilità verso altre aree d’Italia. L’ordinanza regionale concede, tuttavia, di dirigersi verso le abitazioni di villeggiatura, ma solo “per comprovati motivi di necessità o urgenza”, e comunque “per il tempo strettamente indispensabile”. Un tempo non compatibile col week-end di Pasqua, quindi. Facciamo conto: un’infiltrazione, la visita dei ladri, o altre non auspicabili evenienze. Nel provvedimento deluchiano c’è poi il capitolo del trasporto locale su gomma e su ferro: è consentito con un coefficiente di riempimento non superiore 50%, e le linee potranno essere “rimodulate anche con una loro riduzione assicurando solo i servizi minimi essenziali”. Come se in Campania non si fosse già, dai tempi pre pandemici, ai minimi termini. Per quanto riguarda i trasporti tra Napoli e le isole del Golfo, la programmazione è per i soli servizi essenziali. Tanto la gita di Pasquetta è da escludere.

ORDINANZA N.9

  1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania.

1.1. con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021:

  • è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esami inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale restano invece consentite in presenza, in ogni caso entro i limiti previsti dall’art.25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, ove detta modalità sia indispensabile ai fini del relativo svolgimento;
  • è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle lezioni e dei corsi, teorici e pratici, delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente;
    1.2. con decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021:
  • sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.
    1.3.Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del DPCM 2 marzo 2021, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
    1.4. Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la rimodulazione, anche in riduzione, dei programmi ordinari di esercizio, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
    1.5. I servizi, come modulati ai sensi del precedente punto 1.4., sono comunicati alla Direzione
    Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio.
    Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della Direzione Generale Mobilità e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre
    modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico connesse anche al perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
    1.6. Per i servizi di TPL marittimo con le isole del Golfo di Napoli, è confermata la programmazione dei servizi minimi oggetto dei contratti di servizio in essere.
    1.7. È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
    1.8. È demandata alla Direzione Generale Mobilità l’attività di monitoraggio sulla programmazione
    dei servizi attualmente garantiti, in raccordo con gli Enti locali interessati, anche al fine di eventuali rimodulazioni per efficientare i servizi medesimi nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
    1.9. Sono confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell’11 marzo 2021, con la precisazione che la deroga alla sospensione delle attività di vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici riguarda altresì i negozi/box siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica.
Tags: CampaniacovidDe Lucaordinanza
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