Accolta la tesi dei giuristi: vanno indicati gli articoli della Costituzione modificati. Ora è in dubbio la data del voto fissata dal governo
La partita referendaria sulla riforma Nordio entra in una fase imprevista. L’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha infatti messo mano al quesito già ammesso lo scorso novembre, riformulandolo su sollecitazione dei parlamentari ma adottando, alla fine, la formulazione suggerita dai quindici giuristi promotori della consultazione popolare. Gli stessi che, in pieno periodo natalizio, hanno dato il via alla raccolta firme, raggiungendo in meno di un mese la soglia — e oltre — delle 500mila sottoscrizioni necessarie.
Il nodo è tutt’altro che formale. Le due versioni del quesito divergono su un elemento cruciale: il richiamo esplicito agli articoli della Costituzione interessati dalla riforma, sette in totale. Un’indicazione che, secondo i promotori, non è facoltativa ma imposta dalla legge 352 del 1970, che disciplina il procedimento referendario. Una lettura che la Cassazione ha fatto propria.
La norma di riferimento è l’articolo 16, che detta una formula rigida per i referendum sulle leggi di revisione costituzionale, cioè quelle che intervengono direttamente sul testo della Carta. In questi casi, il quesito deve indicare con precisione gli articoli modificati, oltre al contenuto della revisione e agli estremi di pubblicazione della legge. Da qui la necessità di un testo che espliciti chiaramente l’oggetto dell’intervento costituzionale.
Diversa era stata l’impostazione seguita nella richiesta avanzata dai parlamentari, modellata sullo schema previsto per le leggi costituzionali “semplici”: norme che hanno rango costituzionale ma non incidono materialmente sul testo della Costituzione. In quel caso, il quesito si limitava a descrivere la materia — l’ordinamento giudiziario e l’istituzione della Corte disciplinare — senza alcun riferimento agli articoli della Carta coinvolti.
La scelta della Cassazione, però, non si limita a ridefinire il perimetro giuridico del quesito. Ha effetti immediati anche sul calendario. Il governo aveva già fissato le date del voto per il 22 e 23 marzo, ma la modifica del testo apre ora un’incertezza senza precedenti: è sufficiente aggiornare il quesito mantenendo ferma la convocazione, oppure serve un nuovo decreto?
Il punto è delicato. Se si dovesse procedere a una nuova convocazione, la Costituzione impone un intervallo minimo tra i cinquanta e i settanta giorni, rendendo impossibile il voto prima di aprile. Una risposta potrebbe arrivare dall’ordinanza dell’Ufficio centrale, che però non è ancora stata depositata e da cui si attendono indicazioni operative.
Sul piano giudiziario, intanto, si è già consumato un primo scontro. I promotori del referendum avevano impugnato davanti al Tar la decisione dell’esecutivo di indire la consultazione prima che fossero trascorsi tre mesi dalla pubblicazione della legge — il termine entro il quale è possibile presentare ulteriori richieste referendarie. Il ricorso, tuttavia, è stato respinto. Secondo i giudici amministrativi, l’ammissione della richiesta parlamentare era sufficiente a far venir meno qualsiasi interesse giuridico a tutelare eventuali iniziative popolari concorrenti.
Ora, con il quesito riscritto e il calendario di nuovo in bilico, la vicenda torna al centro del dibattito istituzionale. Non solo per il merito della riforma, ma per un intreccio procedurale che rischia di fare scuola nella storia dei referendum costituzionali. Se vuoi, posso anche prepararti una versione più breve, una lettura politica oppure un pezzo di commento sulle conseguenze istituzionali della decisione.
Alma
