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Il sindacato perde la querela: il tribunale archivia, Il Desk aveva diritto di criticare

Redazione by Redazione
28 Gennaio 2026
in Attualità, Napoli, Notizie correlate
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Diffamazione, diritto di critica sindacale e libertà di stampa: Il Gip di Napoli respinge l’opposizione e chiude il procedimento contro il direttore del giornale indipendente

Il Tribunale di Napoli ha definitivamente archiviato il procedimento penale per diffamazione avviato nei confronti di Ciro Crescentini, direttore del Desk – Quotidiano indipendente, riconoscendo la piena legittimità dell’articolo oggetto di querela in quanto espressione del diritto di critica sindacale, costituzionalmente garantito. Leggi articolo: Il Sindacato Generale di Base si comporta come un padrone: sospeso il militante e dirigente Franco Specchio – Il Desk


Il direttore Crescentini è stato difeso dall’avvocato Dario Gagliano, che sin dall’inizio ha sostenuto l’insussistenza degli elementi oggettivi del reato contestato e la piena riconducibilità delle espressioni utilizzate nell’articolo all’esercizio legittimo del diritto di critica.

Avv. Dario Gagliano


Il procedimento trae origine dalla querela presentata da Giuseppe Raiola, legale rappresentante dell’associazione sindacale SGB, il quale lamentava che, in un articolo di giornale, fosse stato definito “un piccolo Don Abbondio” e descritto come espressione di “opportunismo, rampantismo e carrierismo sfrenato, prodotti di un sistema e di una cultura dominante, che affascina anche i gerarchetti di apparato della doppia morale che predicano bene e razzolano male”.


Il Pubblico Ministero, Federica D’Amodio, aveva richiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo che le frasi contestate, sebbene caratterizzate da toni polemici e aspri, non travalicassero i limiti del diritto di critica, nella sua specifica declinazione di critica sindacale, scriminata dall’art. 51 c.p. in combinato disposto con l’art. 21 della Costituzione.


Il Giudice per le Indagini Preliminari, Fabio Provvisier, con decreto emesso il 21 gennaio 2026, ha rigettato l’opposizione all’archiviazione e disposto la definitiva chiusura del procedimento, condividendo integralmente le conclusioni del Pubblico Ministero.


Nel provvedimento, il GIP ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il diritto di critica – distinto dal diritto di cronaca – non si sostanzia nella mera narrazione di fatti, ma nell’espressione di giudizi e opinioni, per loro natura soggettivi, che possono legittimamente assumere toni duri, polemici e persino includere riferimenti personali, purché non si traducano in aggressioni gratuite, meramente ingiuriose e scollegate da un interesse pubblico.


Il giudice osserva come, nel caso di specie, le espressioni utilizzate non fossero finalizzate a colpire la sfera privata del querelante, ma mirassero a manifestare una disapprovazione politica e sindacale del suo operato.

Trattandosi di un soggetto pubblicamente esposto e di una materia di evidente rilevanza sociale, il perimetro del diritto di critica risulta, per costante orientamento giurisprudenziale, particolarmente ampio.


Il decreto evidenzia inoltre come l’atto di opposizione fosse carente sotto il profilo sostanziale, poiché le investigazioni suppletive richieste non avrebbero potuto apportare alcun elemento nuovo rispetto a un quadro probatorio già completo e definito.


La decisione del Tribunale di Napoli costituisce dunque una netta riaffermazione del ruolo della stampa libera e indipendente e del diritto di critica come strumenti essenziali del confronto democratico, soprattutto quando il dibattito investe temi sindacali e sociali di interesse collettivo.



Ma il dato più inquietante che emerge da questa vicenda è politico, prima ancora che giudiziario.


È legittimo chiedersi come possa un’organizzazione sindacale, che si presenta come presidio dei diritti, delle libertà e della tutela dei lavoratori, reagire a una critica pubblica non con il confronto, ma con una querela penale contro un giornale indipendente.


Un sindacato che affida al diritto penale il compito di zittire una voce critica tradisce la propria funzione storica e culturale, trasformando il dissenso – fisiologico e necessario in una democrazia – in un problema da reprimere anziché in un terreno di discussione. Non è questa la cultura dei diritti, ma quella dell’intimidazione.


La magistratura ha fatto chiarezza, affermando che la critica sindacale, anche aspra e scomoda, non è un reato. Resta però il segno lasciato da un’iniziativa giudiziaria che assume i contorni di una querela temeraria, con l’effetto di esercitare una pressione indebita sull’informazione e di occupare inutilmente le aule dei tribunali.


Chi rivendica di rappresentare i lavoratori dovrebbe saper distinguere tra l’offesa personale e il giudizio politico. E soprattutto dovrebbe accettare che, in una società democratica, il potere – anche quello sindacale – si discute, si contesta e si critica, non si mette a tacere con un esposto.


Perché quando un sindacato teme un articolo più di un padrone, il problema non è il giornalismo. È la perdita di senso di chi ha smarrito la propria missione.

Red

Tags: critica sindacale legittimadiffamazione sindacatodiritto di critica sindacalelibertà di informazionelibertà di stampaquerela contro giornalequerela sindacatoquerela temerariasindacato perde querela
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