Il Desk
  • Campania
    • Napoli
    • Salerno
    • Avellino
    • Benevento
    • Caserta
  • Attualità
  • Sport
  • Arte e Cultura
  • Musica e Spettacoli
  • Economia e Società
  • Rubriche
No Result
View All Result
  • Campania
    • Napoli
    • Salerno
    • Avellino
    • Benevento
    • Caserta
  • Attualità
  • Sport
  • Arte e Cultura
  • Musica e Spettacoli
  • Economia e Società
  • Rubriche
No Result
View All Result
Il Desk
No Result
View All Result

Cassazione: il committente è sempre responsabile se l’impresa non rispetta i diritti dei lavoratori

Redazione by Redazione
27 Novembre 2019
in Senza categoria
0

L’ente appaltante deve selezionare imprese affidabili ed esercitare un adeguato controllo sui lavoratori

Importante pronunciamento della Corte di Cassazione sulle responsabilità degli enti appaltanti, le imprese aggiudicatarie e il rispetto dei diritti collettivi e contrattuali. In caso di mancato versamento dei contributi ai lavoratori, il committente è sempre chiamato in causa. Con la sentenza 27382 del 2019, la Cassazione ha affermato che vige sempre la responsabilità solidale a carico del committente, anche quando l’impresa cui ha affidato l’incarico ha subappaltato i lavori a insaputa del committente e violando il contratto in cui era espressamente previsto il divieto di subappalto. I giudici si sono pronunciati sul caso di un committente che aveva stipulato con un’impresa un contratto per la realizzazione di alcuni lavori. Il contratto escludeva la possibilità del subappalto, ma l’impresa aveva comunque affidato alcune lavorazioni ad un’altra società senza informare il committente.Successivamente, era emerso che l’impresa subaffidataria non aveva versato i contributi dovuti ai lavoratori. L’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) aveva quindi chiamato in causa il committente in virtù del principio della responsabilità solidale.

La Cassazione ha invece confermato la responsabilità solidale del committente, anche nel caso in cui il subappalto sia avvenuto in modo illegittimo. Secondo i giudici, l’obiettivo del principio della responsabilità solidale è far sì che il committente selezioni in modo attento le imprese più affidabili e controlli i lavoratori impiegati. I giudici hanno quindi concluso che se il committente avesse svolto i controlli dovuti, si sarebbe accorto che i lavoratori non erano dipendenti dell’impresa con cui aveva stipulato il contratto, ma di un’altra. Per questi motivi la Cassazione ha respinto il ricorso del committente. Ricordiamo che nel 2017 la normativa sulla responsabilità solidale negli appalti è parzialmente cambiata. Prima, in  base all’articolo 29 del D.lgs. 276/2003, su appaltatore e committente imprenditore o datore di lavoro incombeva il regime della responsabilità solidale. I due soggetti erano cioè tenuti a pagare i crediti da lavoro, i contributi previdenziali e assicurativi maturati dal personale impiegato nell’appalto e dai lavoratori autonomi. Esisteva inoltre il meccanismo processuale della preventiva escussione dell’appaltatore. Il committente poteva chiedere che fosse l’appaltatore, cioè il responsabile dei mancati pagamenti o versamenti nei confronti dei lavoratori, a dover pagare per primo.Poi, con la legge del 2017 sul lavoro accessorio e la modifica della responsabilità solidale negli appalti, il meccanismo della preventiva escussione dell’appaltatore è stato abrogato. Il committente deve quindi condurre un controllo rigoroso sull’impresa a cui affida un appalt

Tags: appaltiCassazionecommittenteresponsabilità solidale
Previous Post

Napoli gladiatore, Liverpool bloccato

Next Post

Zona rossa del Vesuvio, ok ai condoni edilizi: intesa De Luca-Fi

Next Post
Zona rossa del Vesuvio, ok ai condoni edilizi: intesa De Luca-Fi

Zona rossa del Vesuvio, ok ai condoni edilizi: intesa De Luca-Fi

🕐 Aggiornato il: 27/11/2019 alle 23:31

Le news in evidenza

  • Morte di Abderrahim Fakir, l’avvocata: «Era un imprenditore, viveva per la sua azienda e i suoi dipendenti» 21 Luglio 2026
  • Blitz anti-caporalato nell’Agro Aversano: arrestati due imprenditori agricoli 21 Luglio 2026
  • Bologna, caos in centro dopo la morte di Abderrahim Fakir: la piazza grida «Omicidio di Stato» 20 Luglio 2026
  • Estate a Napoli 2026, una settimana di concerti, cinema e spettacoli: il programma 20 Luglio 2026
  • “Se non firmi vai alla guardiania”: gli audio choc della sindacalista aziendale CGIL che spinge alla resa i lavoratori Napoli Servizi 20 Luglio 2026
  • Furie Rosse d’Oro: Torres beffa l’Argentina al 106’ 20 Luglio 2026

ILDESK è una testata giornalistica registrata

Direttore responsabile Ciro Crescentini. Registrata presso il Tribunale di Napoli n.32 dell’ 08/07/2013. Editore Immediate Media Srl – P.iva 05656330650 Contatti: [email protected]

  • Redazione
  • Cookie Policy
  • Copyright

© 2013 - 2026. Tutti i diritti riservati Il Desk - Made with ❤ in Italy by IMMEDIATE Media Group.

Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}
No Result
View All Result
  • Campania
    • Napoli
    • Salerno
    • Avellino
    • Benevento
    • Caserta
  • Attualità
  • Sport
  • Arte e Cultura
  • Musica e Spettacoli
  • Economia e Società
  • Rubriche

© 2013 - 2026. Tutti i diritti riservati Il Desk - Made with ❤ in Italy by IMMEDIATE Media Group.