Referendum costituzionale, Tar dichiara inammissibile ricorso sul quesito

Il reclamo era stato presentato da M5s e Sinistra italiana

Inammissibile per difetto di giurisdizione. Così il Tar del Lazio, secondo l’Ansa, ha dichiarato il ricorso sul quesito referendario presentato da M5s e Sinistra italiana. La decisione è stata assunta dalla sezione 2bis del tribunale amministrativo. Il ricorso era stato presentato giudicando ingannevole il contenuto del quesito referendario.

 

“Il Tar del Lazio – afferma una nota – con sentenza n. 10445 del 20 ottobre, ha deciso il ricorso presentato dai promotori del referendum costituzionale Loredana De Petris e Rocco Crimi e dagli avvocati Giuseppe Bozzi e Vincenzo Palumbo, con il quale è stata contestata la formulazione del quesito referendario da sottoporre al voto degli elettori il 4 dicembre 2016”. Nella nota si evidenzia che, “considerata l’urgenza di dare una risposta definitiva alla questione, il Tar non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione”. Secondo i giudici amministrativi, “l’individuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato. La sentenza ritiene che sia le ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum sia il decreto presidenziale – nella parte in cui recepisce il quesito – sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale”. “Eventuali questioni di costituzionalità – conclude la nota – della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell’Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale”.

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