La gip demolisce l’impianto della Procura: nessun reato e pagine social nate dopo gli scontri. Ma la premier grida allo scandalo in un durissimo scontro istituzionale
Il caso giudiziario nato all’indomani delle devastazioni nel centro di Milano si arricchisce di un capitolo fondamentale che ne ridisegna completamente i contorni. Youssef Siher, ricercatore trentenne e attivista, è stato scarcerato e ha lasciato il carcere di San Vittore a seguito del provvedimento con cui la gip del Tribunale di Milano, Tiziana Landoni, ha rigettato sia la richiesta di convalida del fermo sia l’applicazione della misura cautelare in carcere avanzate dalla Procura.
L’ipotesi accusatoria — formulata dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Francesca Crupi — delineava a carico del trentenne i reati di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e la presunta violazione della nuova fattispecie di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, introdotta dal recente decreto sicurezza. Tuttavia, l’analisi delle carte investigative da parte del giudice per le indagini preliminari ha portato a un radicale disconoscimento dei presupposti giuridici e cautelari, evidenziando come la ricostruzione della Procura difettasse di “gravi indizi di colpevolezza” e dei requisiti di urgenza.
Le motivazioni della GIP: critica politica e assenza di istigazione
Nel merito delle condotte contestate — legate all’amministrazione del canale Telegram e del profilo Instagram denominati “Movimento 17 ottobre” — il giudice ha escluso che i contenuti pubblicati da Siher potessero configurare un’istigazione a commettere reati contro l’ordine pubblico o atti di terrorismo. Come viene evidenziato nei passaggi chiave dell’ordinanza: “Le condotte poste in essere dall’indagato, così come risultanti dalle acquisizioni investigative dianzi richiamate, non sono, allo stato, sussumibili nel delitto di istigazione a commettere reati.”

In merito ai post analizzati dalla Digos, inclusi quelli contenenti espressioni forti contro il Governo e i media, il provvedimento chiarisce il confine tra la dura protesta politica e la rilevanza penale: “La condivisione da parte dell’indagato di tali asserzioni con numerosi utenti non può ritenersi integrante il delitto di istigazione a commettere delitti contro l’ordine pubblico. Si tratta, senz’altro, di affermazioni di critica rivolta allo Stato, all’attuale Governo e ai media, connotate da toni aspri ed espressioni volgari. Vi è, inoltre, una ferma presa di posizione dinnanzi a politiche non condivise e ritenute dannose per il futuro dell’Italia, che sfocia in una generica ‘dichiarazione di guerra’ ad un ‘presente infame’ (e non nei confronti delle istituzioni dello Stato), non accompagnata da specifici e concreti riferimenti ad azioni violente o in altro modo costituenti reato, tali da indurre gli utenti a commettere atti di tal genere.”
Il testo evidenzia inoltre come i canali telematici fossero orientati alla promozione di forme di protesta pacifiche o di disobbedienza civile, senza recepire o incoraggiare le pulsioni violente espresse occasionalmente da terzi utenti: “Dai contenuti pubblicati da Siher all’interno del gruppo Telegram ‘movimento 17 ottobre’ emergono le modalità di protesta avverso le attuali politiche governative indicate dal medesimo agli utenti, le quali, oltre ad evocare azioni di ‘disobbedienza civile’, non si traducono nell’adozione di comportamenti violenti o più in generale criminosi, bensì nella mera programmazione di manifestazioni settimanali, capaci di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero possibile di persone.”
Il nodo del Vademecum e l’insussistenza dell’aggravante di terrorismo
L’ordinanza affronta in modo puntuale anche la questione del documento PDF intitolato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso”, estratto da un file più ampio presente nel computer dell’indagato. La verifica tecnica ha dimostrato che le sole quattro pagine effettivamente diffuse sul canale Telegram non contenevano indicazioni all’uso di strumenti offensivi o a scontri con le forze dell’ordine: “Tali indicazioni sono riportate nel file contenente il ‘vademecum’ integrale rinvenuto all’interno del Notebook dell’indagato, ma non risultano essere state da quest’ultimo pubblicate all’interno del gruppo Telegram. Il che, peraltro, appare essere un dato indicativo delle modalità di protesta collettiva che il medesimo si era proposto di organizzare, le quali non contemplavano l’aggregazione di persone finalizzata alla commissione di atti di violenza.”

Anche sul piano della qualificazione del fatto sotto il profilo del terrorismo o del nuovo reato di violenza organizzata, il giudice ha ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi: “Nei post e nei comunicati pubblicati l’indagato non prospetta mai l’attuazione di azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti reato, né risulta essersi ispirato alle gravi violenze verificatesi nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2026, neppure menzionate quale modello delle forme di protesta da lui proposte… Le condotte poste in essere dal medesimo, tenuto conto delle modalità di esplicazione delle stesse, non potrebbero ritenersi tali da arrecare un grave danno allo Stato… né risultano essere state compiute allo scopo di intimidire la popolazione nei termini dianzi detti, suscitando nella società nel suo complesso un turbamento profondo e perdurante.”
Infine, cade anche il presupposto del pericolo di fuga: Siher, nato in Italia, con lavoro e residenza stabile insieme alla famiglia, non si stava nascondendo. Gli stessi familiari avevano liberamente indicato agli agenti dove si trovasse al momento del controllo.
Il corto circuito politico e mediatico
L’esito dell’udienza di convalida mette in luce un marcato divario tra i fatti accertati in sede giudiziaria e le narrazioni diffuse nei giorni del fermo. Presentato da diversi esponenti politici e da una parte del dibattito pubblico come l’organizzatore o il regista degli scontri avvenuti nel centro cittadino, Siher aveva in realtà aperto la pagina social la sera del 18 ottobre, a devastazioni già concluse.
La reazione immediata della premier Giorgia Meloni, che ha definito “vergognosa” la decisione della magistratura parlando di “mortificazione del lavoro delle forze dell’ordine”, riapre un delicato scontro tra potere esecutivo e potere giudiziario. Gli interventi istituzionali che sovrappongono l’attività di propaganda online post-evento con la responsabilità diretta degli scontri materiali rischiano di scavalcare la funzione di garanzia propria del controllo giurisdizionale, il cui compito resta quello di verificare la sussistenza di reati ed esigenze cautelari sulla base delle norme di legge e delle prove raccolte.
L’inchiesta su Youssef Siher proseguirà a piede libero, mentre la decisione del Tribunale di Milano riafferma il principio della presunzione di innocenza e del rigoroso vaglio giurisdizionale di fronte a contestazioni di notevole gravità.
Ciro Crescentini
