Il Tribunale di Verona boccia la riorganizzazione aziendale: la tutela delle lavoratrici coniugate scatta in automatico ed è imbattibile
Nessun piano di ristrutturazione aziendale può scalfire la tutela della maternità e del matrimonio prevista dall’ordinamento italiano. Lo ha ribadito con fermezza il Tribunale di Verona, pronunciandosi sul caso di un’impiegata amministrativa abruzzese cacciata dall’azienda per cui lavorava da quasi sei anni a soli ventisette giorni dal matrimonio.
La vicenda ha origine nel Chietino, a Casoli, dove la donna prestava servizio part-time dal 2019 all’interno di una sede secondaria. A metà giugno 2025, la società le notifica l’intenzione di chiudere l’unità locale per esternalizzare la contabilità, offrendole come unica alternativa il trasferimento presso il quartier generale di Povegliano Veronese. Dieci giorni più tardi la dipendente si sposa e a luglio inoltrato presenta la richiesta di congedo matrimoniale. La risposta dei vertici aziendali non si fa attendere: il 25 luglio le viene recapitato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
A nulla sono servite le giustificazioni presentate dai legali dell’impresa, i quali hanno provato a difendersi sostenendo che la riorganizzazione fosse partita prima delle nozze e affermando di non essere neppure a conoscenza del cambio di stato civile della lavoratrice. I giudici scaligeri hanno smontato punto per punto la tesi patronale.
La legge italiana stabilisce infatti che la protezione dal licenziamento scatti in automatico a partire dalla richiesta delle pubblicazioni fino a un anno dopo le nozze, senza che rilevi l’effettiva consapevolezza del datore di lavoro. L’unica eccezione ammessa per motivi economici riguarda la totale cessazione dell’attività d’impresa, una fattispecie che non ricorre affatto nel caso della semplice chiusura di una filiale periferica.
Il giudice ha quindi dichiarato nullo il licenziamento, ordinando l’immediato reintegro della dipendente. La società dovrà inoltrare tutte le retribuzioni arretrate maturate dal momento dell’estromissione fino all’effettivo rientro in servizio — garantendo un indennizzo minimo di cinque mensilità — e provvedere al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Alessandro Manna

